Annotando un’ordinanza della V Sezione del Tribunale di Torino che ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di verificare la conformità della norma all’art. 10-bis, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 con il principio del ne bis in idem, come enucleato dalla giurisprudenza sovranazionale, l’Autore affronta la problematica del c.d. doppio binario sanzionatorio previsto dall’ordinamento nazionale, mettendone in luce gli aspetti più problematici relativi alla legittimità della disciplina interna rispetto al sistema sovranazionale. Soffermandosi sui profili attinenti al rapporto tra ne bis in idem processuale e sostanziale e richiamando l’interpretazione fornita dalla Suprema Corte, l’Autore conclude nel senso che la salvaguardia del principio del ne bis in idem processuale in senso conforme alla giurisprudenza Grande Stevens, passa attraverso l’applicazione del ne bis in idem sostanziale.
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