L’Autore pone l’accento sulla limitazione di garanzie dell’estradando in tema di estradizione dall’estero, e ne evidenzia il contrasto tanto con i principi costituzionali che con quelli convenzionali. Su questa linea, in maniera critica, afferma che la Corte di cassazione non motiva in modo esaustivo alcune problematiche affrontate nella sentenza in commento. In primo luogo, con riferimento all’impossibilità di eccepire davanti all’autorità giudiziaria che richiede l’estradizione suppletiva eventuali violazioni dei diritti dell’individuo verificatesi durante la procedura svoltasi nel Paese che la concede, poiché la valutazione sarebbe incompleta e insoddisfacente, ben potendo comunque essere poste all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo. In secondo luogo, con riferimento all’impossibilità di riconoscere la natura giurisdizionale al “processo verbale”.
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