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La nuova legge anticorruzione e la suggestione salvifica del Grande Inquisitore. Profili sostanziali della l. 9 gennaio 2019, n. 3

    1. [1] Università degli Studi di Napoli “Parthenope”
  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 4, 2019, págs. 947-969
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • The new Italian Anti-Corruption Law and the saving illusion of the Grand Inquisitor. Criminal law profiles of Law no. 3 of 9 January 2019
  • Enlaces
  • Resumen
    • italiano

      La l. 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. Spazzacorrotti) non ha circoscritto i propri effetti alla materia della corruzione e nemmeno solo a quella dei reati contro la pubblica amministrazione. L’inserimento della nuova disciplina della prescrizione, che ne congela i termini dopo il primo grado di giudizio, insieme alle altre modifiche e ai nuovi istituti introdotti, dimostra che la riforma ha ambizioni ben più ampie. Il quadro complessivo, infatti, presenta elementi univoci: seppure, per una volta, non si riscontra un diffuso incremento delle già sature pene principali (ad eccezione della corruzione per la funzione ex art. 318 c.p. e del traffico d’influenze illecite fraudolento di cui all’art. 346-bis c.p.), si incrementano e si aggravano notevolmente le pene accessorie, soprattutto quelle interdittive e inabilitanti, che spesso diventano permanenti. L’introduzione, poi, di metodi d’indagine estremamente invasivi e insidiosi (si pensi all’estensione dell’agente sotto copertura e del “pentito remunerato” ed anche all’allargamento dei limiti per l’uso del captatore informatico) e la permanente patologica imprecisione di alcune cruciali fattispecie incriminatrici (in particolare l’art. 318 c.p. e l’art. 346-bis c.p.), rendono evidente che la legge in commento ha proseguito la strada, già intrapresa con le precedenti riforme in materia (ad es. con il d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, che ha ampliato l’uso del captatore informatico alle indagini per i delitti dei pp.uu. contro la P.A., con la l. n. 103 del 23 giugno 2017 sul blocco della prescrizione nei giudizi d’impugnazione e le leggi n. 190 del 6 novembre 2012 e n. 69 del 27 maggio 2015 che hanno comportato notevoli aumenti di pena), di torsione autoritaria del sistema penale che sacrifica i diritti individuali alle esigenze di pretesa efficienza del sistema. Nel contempo, però, il decreto sblocca-cantieri (d.l. 18 aprile 2019, n. 32) elimina di fatto i controlli prima previsti per gli affidamenti di lavori pubblici di valore fino a 200mila euro: eloquente dimostrazione del fatto che la corruzione non viene trattata come una reale emergenza ma solo come pretestoche consente di proseguire il percorso, già intrapreso prima della legge in commento, verso la trasformazione illiberale del nostro sistema penale.

      Ma lo scambio tra libertà e maggiore “sicurezza” proposto dall’ennesima legislazione dell’emergenza, non è sempre un processo reversibile, come sa bene il Grande Inquisitore di Dostoevskij: perché il legislatore si adagia sull’espediente propagandistico di una umanità redenta a prezzo della libertà, il giudice sulle semplificazioni probatorie e sulle interpretazioni “estensive”, il pubblico ministero sulle invadenti intrusioni investigative e sulle collaborazioni premiali che facilitano ed “efficientano” le indagini. Intanto si asciugano le lacrime di Antigone e resta solo l’intransigenza di Creonte, e se anche dovesse accadere che in tal modo si finisca per condannare un innocente Gesù, si tratterebbe di un accettabile danno collaterale, giustificabile da Pilato con la fittizia democrazia che ha consentito quella condanna. A questo punto, tornare indietro più che impossibile può diventare addirittura inutile, come chiudere la stalla dopo la proverbiale fuga dei buoi.

    • English

      The effects of Law no. 3/2019 (known as“Sweep-the-Corrupt” Law) arenot confined to reforming the regulation of corruption or crimes against the Public Administration. The new Law has amuch wider range of unstated ambitions. These ambitions arerevealedby the freezing of statute of limitations and other measures providedby the Law. The reform introducesincreased criminal penalties in only a few casesbut much greaterincreases in accessory penalties, which have become more severeand, in many cases, permanent. The Law establishes new types of special investigative techniques, such as undercover operations, added to the already existing intrusive measures, very harshpenalties and enlargement of statute of limitations of offence provided for by previous laws (for example, Legislative Decreeno. 216of 29 December 2017 concerningthe use of trojan malware in criminal investigations, Law no. 103 of 23 June 2017 concerningenlargement of statute of limitations, and Laws no. 190 of 6 November 2012and no. 69 of27May 2015 concerningincreased penalties in crimes against the Public Administration). The new Law moves towards a more authoritarian criminal law system that sacrificesindividual rights only to give the illusion of greater security for the "people" and greater severityagainst offenders. At the same time, another law (Decree Law no. 32 of 18 April 2019, the so-called “Unblocking Construction SitesDecree”) decreases the effectiveness of tools for controlling public tenders under the threshold of €150,000. This Decree Law confirms that corruption is not perceived by the legislator as a real emergency but only as a pretext for continuing along the path already begun before this reform towards an illiberal transformation of the criminal law system.

      However,the exchange offreedom forgreater "security" proposed by this umpteenth emergency legislation is not always a reversible process, asDostoevsky’sGrand Inquisitor knows well.The legislator takes advantage of the propagandist expedient of redeeminghumanity by taking awayits freedom, the judge of the simplification of evidence and "extensive" interpretation of the law, and the public prosecutor of intrusive investigative methods and collaborations with “pentiti” that facilitate investigations.

      In the meantime, the tears of Antigone are drying up and only the intransigence of Creon remains. And even if we might end up condemning an innocent Jesus, it would be considered acceptable collateral damage because justified by Pontius Pilate withhis fictitious democracy allowing Jesus’ condemnation. At this point, going back may be not only impossible butevenuseless, like closing the barn door after the horse has bolted.


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