È costituzionalmente illegittimo l’art. 75, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delleleggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, anorma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), nella parte in cui prevede come delitto la violazionedegli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiornoove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”; in via con-sequenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamentodella Corte costituzionale), è costituzionalmente illegittimo l’art. 75, comma 1, cod. antimafia, nella parte in cui pre-vede come reato contravvenzionale la violazione degli obblighi inerenti la misura della sorveglianza speciale senzaobbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di“rispettare le leggi”.
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