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Resumen de Reformatio in peius di una sentenza assolutoria di primo grado e prova dichiarativa del perito o del consulente tecnico: le coordinate ermeneutiche dell'obbligo giudiziale di rinnovazione dell´istruzione dibattimentale in appello

Francesco Callari

  • English

    In 2017 the Italian legislator, for the primary purpose of incorporating in the normative provisions the indications emerged in the Strasbourg Court’s case law, has established that the judge provides the renewal of the trial evidentiary hearing, in the event of an appeal by the public prosecutor against an acquittal for reasons regarding the assessment of the declarative evidence. Afterwards, the United Sections of the Court of Cassation, implementing this legislative rule, have stated that also the testimony given by the expert witnesses during the trial hearing constitutes declarative evidence. Consequently, if this evidence is decisive, the appellate judge has the obligation to proceed with the renewal of the trial evidentiary hearing, in the case of acquittal’s reform based upon a different assessment of the same one. In this respect, the paper starts from the analysis of a recent decision by the Supreme Court, aimed at reiterating the scope and limits of the aforementioned obligation of renewal of evidence in appeal, in the case of reformatio in peius of a first instance acquittal. Therefore, the Author carries out some critical reflections regarding the question of the protection of the right of defence and to cross-examination on the formation of evidence, in the event of an appeal judgment that should end with a sentence overturning the acquittal of the first instance.

  • italiano

    Il legislatore del 2017, al fine primario di recepire a livello normativo le indicazioni emerse nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, ha stabilito che, in caso di appello del pubblico ministero avverso una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, il giudice dispone la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.). In seguito, le Sezioni Unite della Corte di cassazione, implementando tale dato normativo, hanno affermato che anche la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico nel corso del dibattimento costituisce una prova dichiarativa; di conseguenza, ove essa risulti decisiva, il giudice di appello ha l’obbligo di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento della stessa. A tal riguardo, l’Autore, partendo dall’analisi di una recente pronuncia di legittimità volta a ribadire la portata ed i limiti del suddetto obbligo di rinnovazione probatoria in appello, intende svolgere alcune riflessioni critiche in ordine alla questione della tutela del diritto di difesa e del contraddittorio sulla formazione della prova, nel caso di un giudizio di secondo grado che dovesse concludersi con il ribaltamento dell’esito assolutorio della prima istanza.


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