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Resumen de Unicità dell’impugnazione”, “giudicato cautelare” e tutela dei latitanti: qualche perplessità sulle scelte della Corte e.d.u.

Antonio Tarallo

  • italiano

    La sentenza in commento concerne le garanzie procedurali apprestate dall’art. 5, § 4, della Convenzione (diritto ad un tempestivo riesame della legalità della detenzione) al fine di consentire al latitante il controllo di legalità su un’ordinanza di custodia cautelare. La Corte e.d.u. ha riscontrato che al ricorrente non era mai stata concessa l’opportunità di contestare personalmente la legalità della sua detenzione in quanto, senza che egli ne fosse a conoscenza, il suo difensore d’ufficio aveva già proposto istanza di riesame. La Corte ha quindi riaffermato che la garanzia fondamentale primaria discendente dall’art. 5, § 4 è il diritto a un’udienza effettiva dinanzi al giudice investito della decisione in ordine alla verifica della legalità dello status detentionis e ha constatato che il ricorrente si era visto rigettare la propria richiesta senza essere ascoltato. I Giudici sovranazionali hanno, pertanto, rilevato che la procedura italiana non ha riconosciuto al ricorrente le garanzie procedurali previste dall’art. 5, § 4. L’autore evidenzia punti di forza e di debolezza del ragionamento seguito dalla Corte, analizzando in dettaglio il sistema procedurale italiano in materia di controllo sulle misure cautelari e comparando il caso di specie ai precedenti affrontati nella giurisprudenza convenzionale. L’autore delinea, infine, gli scenari ipotizzabili in sede di esecuzione della sentenza.

    Si puntualizza che tutte le considerazioni, riflessioni e valutazioni contenute nella presente pubblicazione devono intendersi come espresse a titolo personale e non impegnano in alcun modo il Consiglio d’Europa e il Dipartimento per l’esecuzione delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo nell’ambito dell’espletamento del loro mandato istituzionale

  • English

    The case in comment concerns the procedural safeguards secured under Art. 5, § 4 of the Convention (right to speedy review of the lawfulness of detention) in order to allow a fugitive to challenge the lawfulness of a pre-trial detention order. The Court found that the applicant had never had the opportunity in person to support his application for a review of the lawfulness of his detention because a similar application had already been made without his knowledge by an officially appointed lawyer. Then, the Court reiterated that the primary fundamental guarantee flowing from Article 5 § 4 was the right to an effective hearing by the judge examining an appeal against detention and noted that the applicant had also had his application rejected without being given a hearing. Therefore, the Court held that the procedure in Italy had not provided the applicant with procedural safeguards complying with Article 5 § 4. The author underlines the strengths and weaknesses of the grounds for the ECtHR decision, analysing in detail the Italian procedural system concerning the review of pre-trial detention and comparing the case at stake with the previous case-law addressed by the Court. Finally, the author outlines the scenarios that can be hypothesized in the execution phase of the judgment


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