Nella cultura giuridica contemporanea, l’elaborazione della categoria dei “diritti umani di quarta generazione”, declinata sulla fenomenologia della sperimentazione corporea e sulle nuove scoperte biotecnologiche, ha potenziato i regimi di salvaguardia dell’uomo come valore fondante dell’ordinamento (artt. 2, 3, 13 ss., 32, 36 cost.). Tuttavia, le tecnologie genetiche e le sperimentazioni sul corpo del nato e sull’embrione umano, se, un lato, destano entusiasmi, dall’altro, preoccupano quanti intravedono nelle nuove applicazioni sperimentali il rischio della trasformazione dell’uomo in un assemblaggio di elementi surrogabili. Di qui, l’esigenza di subordinare il giudizio di liceità della ricerca sperimentale sull’uomo e sull’embrione umano e il riconoscimento del brevetto per invenzioni biotecnologiche umane al rispetto della dignità e degli altri diritti esitenziali della persona. Questo giudizio deve essere condotto caso per caso, per ogni singola tecnica utilizzata, in considerazione delle finalità perseguite e dei rischi connessi alla sua applicazione.
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