Italian corporate criminal liability rules do not clearly state whether there is a legal basis for convicting a corporation in cases where the individual perpetrator is not punishable for reasons that do not depend on his/her guilt, nor do they state whether the punishment exemptions provided under the Criminal Code are applicable to legal entities. The theoretical relevance of both issues is discussed in light of the reasoning underlying a recent judgment rendered by the Italian Supreme Court, which resulted in the conviction of a corporation for a particularly mild offence, which is not punishable under Section 131-bis of the Criminal Code. In its judgment, the Court denied that the literal meaning of Section 8 of Legislative Decree no. 231/2001 has a crucial significance for the matter and questioned the possibility to apply the provisions of the Criminal Code to corporate criminal proceedings.
Il testo del d.lgs. n. 231/2001 non stabilisce espressamente se l'applicazione di cause che escludono la punibilità dell'autore del reato-presupposto, al di fuori delle ipotesi estintive, abbia effetti sulla possibilità di sanzionare la persona giuridica, né se le cause di non punibilità siano direttamente applicabili agli enti. I risvolti teorici delle due questioni sono commentati in relazione alle affermazioni di una recente pronuncia della Corte di cassazione, che si è soffermata sul controverso tema dell'estensibilità agli enti collettivi dell'esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto. Nella sentenza, i giudici di legittimità hanno acconsentito alla punizione dell'ente per un fatto particolarmente tenue, negando valore decisivo ai limiti letterali dell'art. 8 d.lgs. n. 231/2001 e sottolineando la 'limitata permeabilità' del sistema punitivo degli enti rispetto agli istituti penalistici applicabili agli individui.
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