The Crisis and Insolvency Code (approved with Legislative Decree no. 14/2019 but whose overall entry into force is deferred on 1 September 2021) seeks to introduce a clear distinction between insolvency and crisis, as presuppositions of the insolvency and crisis procedures and exclusively respectively the first for the opening of the judicial liquidation (id est: bankruptcy) and the second for the obligations of internal alert and possible assisted settlement with creditors at a non-judicial body.
However, the notion of crisis does not seem to retrace that embraced by the business sciences, since it is built on the paradigm of insolvency in the same way as a “probability of insolvency” which manifests itself above all in terms of a financial crisis such as “inadequate future cash flows to regularly meet planned obligations”. Furthermore, certain crisis indicators, to which the obligations of alert reporting by control and auditing bodies seem to be linked, evoke signs of real insolvency rather than mere probability.
On the other hand, the indicator relating to the loss or absence of business continuity prospects, intended in a dynamic and non-static sense and as a source of behavioral obligations of the control bodies and managers of the company in difficulty (rather than as a prerequisite for the evaluation criteria of the financial statements), could activate reporting obligations in a more timely manner compared to the narrow half-year perspective of other indicators, thus favoring the early emergence of the crisis.
Hence the need to revisit these notions of the top and above all the notion of crisis, the related indicators and indices with a view to a realistic possibility of restructuring and recovery of companies in difficulty
Il Codice della crisi e dell’insolvenza (approvato con il d.lgs. n. 14/2019 ma la cui entrata in vigore complessiva è differita al 1° settembre 2021) cerca di introdurre una netta distinzione fra insolvenza e crisi, quali presupposti delle procedure concorsuali e in via esclusiva rispettivamente la prima per l’apertura della liquidazione giudiziale (id est: fallimento) e la seconda per gli obblighi di allerta interna e di eventuale composizione assistita con i creditori presso un organismo non giudiziale.
Tuttavia la nozione di crisi non sembra ripercorrere quella abbracciata dalle scienze aziendali, poiché è costruita sul paradigma dell’insolvenza alla stregua di una “probabilità di insolvenza” che si manifesta soprattutto in termini di crisi finanziaria quale “inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Inoltre, taluni indicatori e indici di crisi, cui sembrano collegarsi gli obblighi di segnalazione di allerta a carico di organi di controllo e di revisione, evocano segnali di vera e propria insolvenza, piuttosto che di mera probabilità.
Di contro l’indicatore relativo alla perdita o assenza di prospettive di continuità aziendale, inteso in senso dinamico e non statico e come fonte di obblighi di comportamento degli organi di controllo e gestori dell’impresa in difficoltà (piuttosto che come presupposto dei criteri valutativi del bilancio d’esercizio), potrebbe attivare gli obblighi di segnalazione in maniera più tempestiva rispetto alla ristretta prospettiva temporale del semestre propria di altri indicatori, così favorendo l’emersione anticipata della crisi.
Di qui l’esigenza di una rivisitazione di tali nozioni di vertice e soprattutto della nozione di crisi, dei relativi indicatori e indici nell’ottica di una realistica possibilità di ristrutturazione e recupero delle imprese in difficoltà
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