Nápoles, Italia
La Corte di cassazione ha chiarito che nel giudizio di legittimità la presenza del difensore è meramente eventuale; pertanto, qualora il difensore dell’imputato ricorrente, avendo ricevuto l’avviso di fissazione dell’udienza pubblica, sia deceduto prima della celebrazione dell’udienza, la Corte, non informata del sopravvenuto decesso, non è tenuta a nominare un difensore di ufficio. L’occasione, rifacendosi al dibattito in tema di difesa tecnica e autodifesa, offre la possibilità di interrogarsi sul ruolo affidato dall’ordinamento al difensore nel giudizio di legittimità anche alla luce delle recenti riforme al codice di procedura penale e alla legge professionale
The opportunity, referring to the debate on technical defence and self-defence, offers the chance to question the role entrusted by the legal system to the lawyer in the judgement of legitimacy also in the context of the recent reforms to the code of criminal procedure and the professional law
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