Riconoscendo espressamente una dimensione penale propria dell’ordinamento sovrannazionale europeo, le disposizioni del Trattato di Lisbona sanciscono il definitivo superamento di una concezione dei rapporti tra ordinamento europeo e diritto penale in termini di fisiologica separazione, nonché di esclusiva strumentalità delle disposizioni e della giustizia penale rispetto alla tenuta della normativa europea.
Parrebbe tuttavia doversi registrare quasi un disimpegno a livello europeo circa la necessità di una fondamentazione del diritto penale europeo alla luce dei principi che presidiano l’esercizio dello ius puniendi declinati finora su scala nazionale, e ancora oggi alla ricerca di una compiuta e consapevole articolazione nell’ordinamento dell’Unione. Tale constatazione non inficia tuttavia le potenzialità fondative del trattato e la perdurante attualità della sfida alla costruzione di una teoria dell’intervento penale a livello europeo.
By expressly recognizing a Criminal law dimension of the EU legal order, the Treaty of Lisbon definitively overcomes the idea of Criminal Law and the European system as physiologically separated, and also the idea of Criminal justice provisions as a mere tool to guarantee the respect of European law.
However, a disengagement at the European level is to be noted about the need to establish the European Criminal Law according to the principles that are at the basis of the ius puniendi, and that were developed so far at a national level but that need to be well established also at the EU level. This remark, however, does not undermine the potential of the treaty to provide for such a foundation, and the persisting relevance of the challenge of setting up a theory of criminal law initiatives at EU level
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