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Ancora sul controllo giudiziario di gruppo

  • Autores: Giuseppe Doria
  • Localización: Rivista del diritto commerciale e del diritto generale delle obbligazioni, ISSN 0035-5887, Nº. 1, 2021
  • Idioma: italiano
  • Títulos paralelos:
    • Group of companies and judicial control
  • Texto completo no disponible (Saber más ...)
  • Resumen
    • English

      The subject of the investigation is the admissibility of a group judicial review ex art. 2409 cod. civ. considering the new rules of the crisis and insolvency code and the scholars’ different opinions. The institute seems to turn towards a valorization, depending on the extension to the holding S.r.l. and the prevention function of a group crisis. Therefore, this protection is weighted with respect to the responsibility ex art. 2497 cod. civ.: a diversified system of protection emerges (between minority shareholders of the holding company and “external” shareholders of controlled company), which in fact relies on the reserve by the holding company of management power and the non-existence of an executive duty of the controlled company, and so of the respective directors

    • italiano

      1. Elementi per una rimeditazione della questione della ammissibilità di un controllo giudiziario di gruppo, unitarietà (economica) del fenomeno di gruppo e rilevanza (giuridica) delle conseguenze pregiudizievoli infragruppo. – 2. Il sistema di procedural coordination nel Codice della crisi e dell’insolvenza : doveri di adeguatezza, prevenzione ed accesso agli strumenti concorsuali, e configurabilità di gravi irregolarit`a in caso di comportamento omissivo della capogruppo. – 3. Apparente antiteticità fra la tutela preventiva dell’art. 2409 cod. civ. e quella reintegratoria attribuita dall’art. 2497 cod. civ. ai soci di minoranza di società “vassalle”. – 4. Ammissibilità di un controllo giudiziario di gruppo “in discesa ” da s.p.a. controllante alle controllate, a prescindere dalla veste tipologica di quest’ul-time. – 5. Inammissibilitàdi un controllo giudiziario “in risalita” dalle controllate alla capogruppo in assenza di una espressa disposizione normativa: inattendibilità di un ragionamento a contrario fondato sulla (diversa) legittimazione riconosciuta ai soci “esterni” al gruppo dalla disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento prevista dall’art. 2497 cod. civ. – 6. Una interpretazione logico-funzionale delle disposizioni (art. 2409 I co. e 2497 cod. civ.) fondata su di una riserva di attribuzione del principio di impartizione delle direttive (inscindibilit`a dalla gestione dell’organo di amministrazione della capogruppo): azione di gruppo e business judgment rule. – 7. Inconfigurabilit`a dei presupposti richiesti dall’art. 2409 cod. civ. rispetto alla società sottoposta alla eterodirezione (e così ai soci “esterni” al gruppo) finquando la direttiva impartita non abbia un principio di esecuzione (sia pure in forma decisionale di autorizzazione, approvazione ovvero comunque compartecipazione di fatto) da parte degli amministratori a valle dell’azione di gruppo. Criticità di una pregiudiziale dipendente dalla veste tipologica della capogruppo. – 8. Conclusione: interessi protetti e ragionevolezza di una soluzione diversificata


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