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De jure condendo

  • Autores: Danila Certosino
  • Localización: Processo Penale e Giustizia: Rivista di dottrina e giurisprudenza, ISSN-e 2039-4527, Nº. 5, 2021
  • Idioma: italiano
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  • Resumen
    • Risulta assegnato alla Commissione Giustizia della Camera in sede referente in data 28 giugno 2021 il disegno di legge C. 3090, recante «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di segreto investigativo, di divieto di rivelazione e pubblicazione di conversazioni e immagini intercettate, di protezione dei dati personali, di tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato», di iniziativa degli on. Vitiello ed altri.

      La proposta di legge de qua interviene sul delicato rapporto fra giustizia e media e mira ad individuare un punto di equilibrio tra le necessità investigative e le esigenze di pubblica informazione in occasione di vicende giudiziarie di pubblico interesse, da un lato, e il diritto dei cittadini alla tutela della loro riservatezza, soprattutto quando risultano estranei al procedimento, dall’altro.

      In questo già precario equilibrio riveste un ruolo di primo piano lo strumento investigativo più invasivo e lesivo delle libertà personali, ovvero le intercettazioni. Com’è noto, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni trovano espressa consacrazione oltre che nella Costituzione (artt. 13 e 15), anche nell’ambito della Cedu (artt. 8 e 10).

      Al riguardo, con la direttiva 2016/343 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, si è stabilito che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l’indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata; tali dichiarazioni o [continua ..]


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