Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Il procedimento d’appello davanti al giudice ad quem: la disciplina del novum probatorio

  • Autores: Stefano Liva
  • Localización: Teoria e storia del diritto privato, ISSN-e 2036-2528, Nº. 14, 2021
  • Idioma: italiano
  • Enlaces
  • Resumen
    • italiano

      La fase del procedimento di appello che si svolge innanzi al giudice ad quem, pur generalmente trascurata dagli studiosi anche in ragione della scarsità di fonti cui poter attingere, non manca di fornire spunti di un certo interesse. In particolare, questione ancora oggi di estrema attualità è quella legata alla disciplina del ius novorum, alla facoltà cioè di introdurre nel giudizio di secondo grado nuove domande, nuove eccezioni e soprattutto nuove prove rispetto a quelle fatte valere nel giudizio precedente. Secondo l’opinione dominante in dottrina, il principio dell’ammissibilità di nuovi mezzi di prova in appello, pur espressamente sancito per la prima volta da un editto di Diocleziano risalente alla fine del III secolo d.C., si sarebbe certamente affermato già all’età dei Severi.

      Con questa breve indagine si è cercato di sottoporre a vaglio critico la communis opinio, mostrando come più di un indizio autorizzi ad ipotizzare uno scenario alternativo: il ruolo centrale assunto da Diocleziano, e la sua verificata attitudine ad apportare modifiche anche su aspetti disciplinari della procedura di appello che erano già stati oggetto di regolamentazione ad opera della legislazione precedente inducono a ritenere probabile che l’intervento dell’imperatore dalmata in tema di novum probatorio, cui conferiva indubbia solennità l’adozione della peculiare forma edittale, abbia rappresentato una novità nella disciplina, o quantomeno sia stato fondamentale per fissare, con autorevolezza e lucidità, le linee guida di una normativa che sarebbe stata poi recepita nella sua intima sostanza - e ulteriormente articolata - da importanti provvedimenti di Giustino e di Giustiniano.

    • English

      The phase of the appeal procedure that takes place before the judge ad quem, although generally neglected by scholars, also due to the lack of sources to draw on, doesn’t fail to provide interesting ideas. In particular, a question that is still extremely topical today is that linked to the discipline of the ius novorum, that is, the faculty to introduce new questions, new exceptions and above all new evidence in the second degree trial compared to those put forward in the previous judgement.

      According to doctrine dominant opinion, the principle of admissibility of new evidence on appeal, although expressly sanctioned for the first time by a Diocletian’s edict dating back to the end of the third century AD, would certainly have already been asserted during the Severi age.

      With this brief investigation, we tried to submit the communis opinio to a critical examining, showing how more than one clue authorizes us to assume an alternative situation: Diocletian’s central role and his verified attitude to change disciplinary aspects of the appeal process that had already been regulated by the previous legislation, leads us to believe that dalmatian emperor’s intervention on the subject of novum evidentiary, to which the adoption of the peculiar edictal form conferred undoubted solemnity, represented a novelty in the discipline, or at least it was fundamental to establish, with authority and lucidity, the guidelines of a legislation that would then be implemented in its intimate substance - and further articulated - by Justin’s and Justinian’s important provisions.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno