In the last thirty years special proceedings have been considered expedient to a prompter justice. They have always been deemed proper to reduce the time of trials. Legislators have in time increased their number, and, accordingly, the benefits that went with them. This policy is founded on one side on a lack of consideration for the costs they bring about, in terms of sacrifice of the principle of legality and equality; on the other by the overrating of the benefits they cause. To support his view, the author writes about proceeding by decree, the only rewarding procedure triggered only by public authority.
Da ormai più di trent’anni i procedimenti speciali vengono considerati come un utile mezzo per una giustizia più celere. La fiducia nella loro capacità deflattiva non è mai venuta meno. Anzi, i legislatori che si sono succeduti nel tempo hanno incrementato il numero di questi riti, così come alcuni benefici da essi assicurati. Questa politica legislativa è dovuta, da una parte, alla mancata considerazione dei costi, in termini di sacrificio al principio di legalità e di uguaglianza, che questi riti comportano; dall’altra, a un’errata valutazione della loro effettiva capacità deflattiva. Per illustrare la propria tesi l’autore si serve dalla disciplina del rito monitorio, l’unico procedimento premiale che può essere innescato per iniziativa della sola autorità pubblica.
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