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Resumen de La presunzione di innocenza non elargisce all´imputato uno “scudo processuale” che estromette la tutela degli interessi della parte civile

Carlo Morselli

  • italiano

    Interessi penali ed extrapenali a confronto, e quelli civilistici si attestano poziori nel telaio interpretativo del diritto convenzionale della Corte e.d.u. 18 novembre 2021. Casus belli: per il romanzo evocativo “Terrazza sul balcone” il suo autore subisce un processo e in primo grado viene assolto in esito al giudizio abbreviato. La libertà di espressione (valore) incrocia il limite della diffamazione (disvalore), al vaglio sia delle categorie penalistiche che civilistiche. Esclusa la latitudine di una presunzione di innocenza che inglobi il dedotto (in primo grado) e il deducibile (in appello e cassazione), vengono invece considerate le ragioni riparatorie della parte civile costituita. Queste, a certe condizioni, escono indenni sia nello scrutinio di merito che, in generale, nel controllo estintivo della prescrizione. Non esistono diritti assoluti-assoluti (esercizio di un diritto, di cronaca e di critica storica), senza barriere, ciò che vale anche per la presunzione di innocenza che non può essere letta, specie in secondo grado, con una lente di ingrandimento che neutralizzi prerogative extrapenali. La Corte di appello emette sentenza di condanna risarcitoria agli effetti civili. Nel giudizio della Corte e.d.u., non c’è stata lesione della garanzia, convenzionale (art. 6 § 2) e costituzionale (art. 27), della presunzione di non colpevolezza e neppure di quella espressiva (art. 10 Conv.). La scelta dell’imputato dell’”abbreviato” lo ha penalizzato per la trattazione di fatti complessi come quelli di Rovetta del 18 aprile 1945 (la fucilazione di prigionieri), ma la condanna civile può essere una “pena nascosta “

  • English

    Criminal and extra-criminal interests in comparison, and civil interests stand out in the interpretative framework of the conventional law of the e.d.u. November 18, 2021. Casus belli: for the evocative novel “Terrace on the balcony” its author undergoes a trial and is acquitted in the first instance following the shortened trial. Freedom of expression (value) crosses the limit of defamation (disvalue), under scrutiny by both criminal and civil categories. Excluding the latitude of a presumption of innocence that encompasses the deduced (in the first instance) and the deductible (in appeal and cassation), the restorative reasons of the civil party constituted are instead considered. These, under certain conditions, come out unscathed both in the merit scrutiny and, in general, in the extinguishing control of the prescription. There are no absolute-absolute rights (exercise of a right, news and historical criticism), without barriers, which also applies to the presumption of innocence which cannot be read, especially in the second degree, with a magnifying glass that neutralizes extra criminal prerogatives. The Court of Appeal issues a sentence of compensation for civil effects. In the judgment of the edu court, there was no infringement of the guarantee, conventional (art. 6 § 2) and constitutional (art. 27), of the presumption of innocence and not even the expressive one (art. 10 Conv.). The defendant’s choice of “abbreviated” penalized him for dealing with complex facts such as those of Rovetta on April 18, 1945 (the shooting of prisoners), but the civil conviction can be a “hidden penalty”.


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