La quinta sezione della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 9416 del 18 marzo 2022, ha stabilito che nel processo minorile, quando viene acquisito nell’udienza preliminare il consenso dell’imputato minorenne alla definizione del giudizio ex art. 32 del d.p.r. 22 settembre, n. 488, sono consentite contestazioni suppletive finché non vi è la formale dichiarazione di chiusura della discussione.
The fifth section of the Court of Cassation, in sentence no. 9416 of 18 March 2022, established that in the juvenile trial supplementary disputes are allowed as long as there is no formal declaration of the closure of the discussion.
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