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Resumen de La natura giuridica delle misure di prevenzione tra diritto amministrativo e diritto penale

Adelmo Manna

  • italiano

    L'autore analizza il problema della natura giuridica delle misure di prevenzione, in quanto non si tratta di una questione puramente accademica, bensì dall'optare per una tesi o per l'altra discendono notevoli conseguenze giuridiche. Va inoltre precisato che la giurisprudenza sia nazionale che sovranazionale è consolidata nel senso che trattasi di misure di carattere amministrativo, sostanzialmente a causa della loro origine come misure di polizia. Se tuttavia si utilizzano i c.d. criteri Engel, a livello comunitario, ci si rende conto che almeno due su tre, ovverosia la funzione della sanzione e soprattutto il suo (notevole) grado di afflittività fanno propendere per la loro natura penale. In tal senso però non si è orientata né la giurisprudenza sovranazionale con la sentenza De Tommaso, né quella nazionale con le sentenze della Corte costituzionale, in particolare le numero 24 e 25 del 2019. La loro natura giuridica extrapenale e quindi comportante un evidente minus a livello di garanzie, ha naturalmente sollecitato il legislatore con particolare riguardo alle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, ad ampliare notevolmente il loro raggio dia zione con i c.d. primo e secondo Codice antimafia del 2011 e del 2017. La rilevante riduzione a livello di garanzie può, tuttavia, ad avviso dell'autore, trovare un rimedio attraverso la trasformazione delle misure di prevenzione, cioè misure ante o praeter delictum, in altrettante misure post delictum, cioè in misure di sicurezza, ove il minus di efficacia soprattutto a livello temporale risulterebbe però abbondantemente bilanciato da un notevole plus a livello di garanzie sia per quanto riguarda la persona che il suo patrimonio.

  • English

    The author analyzes the issue of the legal status of preventive measures as, since it is not a purely academic matter, opting for one thesis or another brings about significant legal consequences. It should also be noted that there is full consensus in both the domestic and the supranational case law in defining these as admin istrative measures, mainly due to their origin as polite measures. However, if the so-called Engel criteria, at EU level, are applied, one realizes that at least two out of three criteria, namely the function of the punishment and above all its (considerable) degree of affliction, lead to opt for their criminal nature. However neither the supranational case law with the De Tommaso judgment nor the domestic case law with the judgments passed by the Constitutional Court, specifically judgments no. 24 and 25 of 2019, have endorsed such orientation. Their non-criminal status, which implies a clear disadvantage in terms of guarantees, has obviously urged the legislator, especially with regard to assets-related preventive measures, to considerably broaden their scope of application with the so-called first and second anti-mafia Code of 2011 and 2017. However, in the author's view, this significant reduction in terms of guarantees can be remedied by transforming the preventive measures, i.e. ante or praeter delictum measures, into as many post delictum measures, i.e. in security measures, where the decrease in effectiveness, especially in terms of timing, would be abundantly offset by a significant gain in terms of guarantees on a personal level and in terms of protection of the persons' assets.


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