Francesca Marinelli, Laura Dolazza
The article, after showing, through the data, the growing importance of the issue of religious discrimination in our country and after a quick overview of the caselaw from "environments" traditionally more multiethnic than ours in order to show how different are the potential religious "frictions" in the workplace, dwells on the recent ruling of the Italian Court of Cassation. In fact, copying by the Court's own admission from foreign caselaw, the Court has "transferred" to the field of religious discrimination a tool that until now had been granted by law only for discriminations based on the ground of disability: the reasonable accommodations. The purpose of the second part of this essay is to discuss the legal correctness of this decision
Il saggio principia, da un lato, mostrando attraverso i dati l’importanza crescente nel nostro Paese del tema delle discriminazioni religiose e, dall’altro, dando conto, attraverso una rapida panoramica della casistica giurisprudenziale proveniente da "ambienti" per tradizione mag-giormente multietnici rispetto al nostro, di quanto sia ampio il ventaglio di situazioni di poten-ziale "frizione" religiosa sui luoghi di lavoro, per poi soffermarsi sull’originale operazione recentemente posta in essere dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione italiana. Prendendo spunto - per ammissione della stessa Corte - dalla giurisprudenza straniera, le Sezioni Unite hanno infatti "traslato" nell’ambito delle discriminazioni religiose uno strumento sinora accor-dato dal legislatore solo alle discriminazioni per ragioni di disabilità e, cioè, quello dei c.d. ac-comodamenti ragionevoli. Dopo una panoramica della giurisprudenza straniera (e, in particola-re, nord-americana) che ha influito sulla decisione in parola, nell’ultima parte del lavoro, le Autrici si interrogano sulla correttezza dal punto di vista giuridico di tale operazione interpretativa
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