L’inserimento nei patti parasociali della clausola Russian roulette, quindi volontariamente accettata dai soci contraenti, esclude la necessità di applicare il principio di equa valorizzazione della partecipazione sociale, previsto per la società per azioni dagli artt. 2437-ter e 2437-sexies c.c. rispettivamente per il caso di recesso del socio o di riscatto di azioni.
Nella Russian roulette clause non si è in presenza di una situazione di soggezione pura all’altrui diritto potestativo, che configuri quell’effetto espropriativo (del valore differenziale) a base dell’applicazione del principio in discussione, bensì in presenza di una facoltà di scelta da parte del soggetto oblato, la quale è incompatibile con tale effetto.
Diverso appare il profilo strutturale e funzionale della clausola di Russian roulette rispetto alle clausole, anche parasociali, valutate come lesive dell’art. 2265 c.c., e ciò sia con riguardo al fatto che l’operatività della clausola non è immediata, ma rimessa alla circostanza che si verifichi uno stallo degli organi gestori o assembleari della società, predeterminato contrattualmente ma del tutto eventuale e, dall’altro, al già più volte citato meccanismo di funzionamento del procedimento di exit, che può “ritorcersi” nei confronti dello stesso soggetto che per primo abbia fatto ricorso alla clausola.
© 2001-2024 Fundación Dialnet · Todos los derechos reservados