Enna, Italia
The testimony of police officers about conversations obtained by wiretapping is frequently admitted by judges.
This practice can not be shared because it clashes with the principle of legality, that also applies to evidence, which must be protected by the exclusionary rule set out by article 191 c.p.p.
È sempre più diffuso in giurisprudenza l’orientamento secondo cui è possibile utilizzare come prova la testimonianza degli ufficiali di polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate.
Tale prassi conferma la tendenza da parte dei giudici a non tollerare aprioristiche esclusioni in materia probatoria e a considerare utilizzabile qualsiasi elemento di prova appaia rilevante per il convincimento giudiziale.
Contro la fungibilità delle forme previste per la loro acquisizione, deve invocarsi il principio di legalità processuale che vale anche in materia probatoria e che deve ritenersi possa trovare tutela attraverso la disciplina dell’inutilizzabilità delle prove, la cui dimensione assiologica deve assurgere ad elemento qualificante di un sistema in cui non è solo la verità che condiziona la validità, ma è anche la validità che condiziona la verità nel processo.
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