In tema di rapporti fra il principio della presunzione di innocenza e l'applicazione di misure cautelari personali, la decisione sul mantenimiento della misura della custodia cautelare in carcere non è assimilabile ad una decisione sulla colpevolezza dell'indagato e l'art. 6 della direttiva (UE) 2016/343 del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al proceso nei procedimenti penali, non è applicabile al procedimento che porta all'adozione di una decisione in materia cautelare, sicché la ripartizione dell'onere della prova nell'ambito di tale procedura è di esclusiva competenza del diritto nazionale.
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